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Finanza Pubblica e Riforme  CERM Op-Eds

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Editoriale n. 7-2009 del 24/06/2009
Requisiti anagrafici di accesso ai benefici differenziati tra pilastro pubblico e pilastro privato: per riformare le pensioni rispettando le scelte individuali
Rafforzare la complementarità dei pilastri pubblico e privato, disaccoppiando i requisiti di età per l’accesso alle prestazioni. Uno stimolo in più, nuovo al dibattito, per lo sviluppo del pilastro privato, con effetti positivi sulla riforma del pilastro pubblico
Fabio Pammolli
Nicola C. Salerno
Insieme ad una riforma che sposti in avanti la finestra anagrafica di pensionamento dal pilastro pubblico, è utile prevedere il disaccoppiamento dei requisiti di pensionamento tra pilastro pubblico e pilastro privato. In questo modo, chi sentisse l'esigenza di smettere di lavorare o di passare a formule part-time in attesa di raggiungere la finestra anagrafica, potrebbe contare sulla rendita e sul capitale fruibili dal pilastro privato. Un modo per tutelare le scelte individuali e dare organicità al sistema multipilastro, senza rinunciare alla riforma delle pensioni e a ribilanciare il finanziamento pay-as-you-go con quello a capitalizzazione reale. Vediamo come e perché …

Il sistema pensionistico italiano ha raggiunto una sostanziale stabilizzazione di lungo termine, a meno della gobba che ci attende tra il 2035 e il 2040. Tuttavia, il livello della spesa resta elevato (mediamente il 14 per cento del Pil sino al 2060), sottraendo spazio al finanziamento di altri istituti di welfare, a cominciare dalle politiche per il lavoro e dall’assistenza a famiglie, minori e persone prive di mezzi soprattutto quando anziane: istituti la cui esistenza dipende dalla possibilità di finanziamento pay-as-you-go, con ripartizione anno per anno sui redditi correnti[1].
Se la ripartizione rimane “monopolizzata” dalle pensioni, la diversificazione degli istituti di welfare non è praticabile. Tra l’altro, l’eccesso di ripartizione a carico degli attivi genera effetti disincentivanti sull’offerta e sulla domanda di lavoro, gli investimenti, la produttività, con un impatto depressivo sulla crescita che, alla fine, si ripercuote sulla stessa massa dei redditi correnti che di anno in anno sono chiamati a finanziare la ripartizione.
La riduzione della spesa pensionistica pubblica finanziata pay-as-you-go passa per tre snodi interrelati: 1) la velocizzazione del passaggio a regime del criterio di calcolo contributivo nozionale, con aggiornamento annuale dei coefficienti “Dini” di trasformazione del montante in rata;  2) l’allungamento delle carriere lavorative e l’innalzamento dell’età effettiva di pensionamento definitivo; 3) la diversificazione multipilastro. Il primo punto è necessario per eliminare improprie funzioni redistributive dalle pensioni, e rafforzare gli istituti assistenziali e assicurativi che quelle funzioni presidiano e assolvono in maniera migliore. Il secondo punto serve a ricreare, di pari passo con l’allungamento della vita, quelle proporzioni tra vita lavorativa e vita in quiescenza che, a livello aggregato, corrispondono a proporzioni sostenibili tra il numero di individui attivi nella generazione di risorse e quello del totale degli individui che quelle risorse devono utilizzare. Il terzo punto, infine, serve per ribilanciare il finanziamento pay-as-you-go con quello a capitalizzazione reale che si avvale dei frutti di investimenti sui mercati, con la duplice finalità di dedicare maggiori risorse a quegli istituti di welfare che non possono fare a meno della ripartizione come meccanismo di finanziamento, e di creare un ponte diretto tra risparmi di lungo termine e investimenti produttivi gestiti da investitori istituzionali.
Nel complesso (allungamento delle carriere con posticipo del pensionamento definitivo, multipilastro, diversificazione del welfare e rafforzamento delle politiche del lavoro), una siffatta riforma permetterebbe anche di ridurre il profilo contributivo totale (al pilastro pubblico e  a quello privato) necessario per raggiungere un dato tasso di sostituzione netto tra prima pensione e ultima retribuzione.
Sulle virtù di un sistema multipilastro a livello sia micro che macroeconomico, chi scrive si è più volte soffermato. In questo editoriale si identifica un punto di possibile complementarità pubblico-privato in più, che potrebbe rivelarsi importante affinché il prolungamento delle carriere e la diversificazione nel finanziamento delle pensioni avvenga nella maniera più rispettosa delle scelte individuali.
L’invecchiamento della popolazione, che continuerà nei prossimi decenni, porterà con sé anche un significativo invecchiamento delle forze di lavoro, con una tendenza alla riduzione delle produttività che difficilmente potrà trovare compensazione in revisioni dei livelli retributivi nelle fasi avanzate delle carriere. La necessità di prolungare la vita attiva dovrà essere bilanciata con la necessità di rinnovare/valorizzare il capitale umano sia attraverso processi di riqualificazione sia favorendo il fisiologico turnover tra generazioni sul mercato del lavoro.
La diversificazione del welfare verso le politiche attive del lavoro sicuramente aiuterà i processi di riqualificazione, in primo luogo impedendo che periodi prolungati di disoccupazione possano impoverire il capitale umano causando perdite di professionalità e di attitudini. In questo senso, la riforma delle pensioni e del welfare contiene al suo interno i requisiti per creare un equilibrio migliore, in cui maggiori tutele lungo tutta la vita diventano fattori di sviluppo e si autosostengono finanziariamente.
Quanto al turnover giovani-anziani, fondamentale in un Paese ad elevata disoccupazione giovanile come il nostro, è essenziale che il prolungamento delle carriere avvenga in maniera volontaria e non coercitiva: solo così le regole pensionistiche non diventano una barriera “impermeabile” per gli avvicendamenti nelle posizioni lavorative, e la produttività di coloro che decidono di prolungare non subisce cadute che sono inevitabili quando la scelta è forzata.

La soluzione ideale, in linea con l’impostazione originaria della riforma “Dini”, è quella di prevedere un intervallo anagrafico di pensionamento, identico per uomini e donne e senza vincoli di anzianità contributiva, con assegni proporzionati alla speranza di vita.
 Il che significa, per le pensioni e le quote di pensione contributive, il ricorso a coefficienti di trasformazione montante-rata specifici di ciascuna età ed aggiornati annualmente; mentre, per le pensioni e le quote di pensione retributive, il ricorso a coefficienti di correzione degli importi in grado di svolgere la medesima funzione. Sul punto, si può considerare la proposta qualche tempo fa avanzata nell’Editoriale CERM “Una proposta per evitare lo ‘scalone’ pensionistico” (http://www.cermlab.it/oped/topic/1/item/7558723510).
L’intervallo potrebbe essere 62-67 o 63-67 anni, con aggiornamenti nel tempo a seconda dei trend demografici. Nella letteratura internazionale, per esempio, si riscontrano proposte secondo le quali anche per i requisiti anagrafici potrebbe essere utile adottare automatismi di aggancio alle dinamiche demografiche, come già dovrebbe essere per i coefficienti montante-rata, sia pure con frequenze diverse.
Il pensionamento flessibile, con assegni proporzionati alla speranza di vita, permette di allungare le carriere ma lascia spazio alle scelte individuali, nel contempo responsabilizzando ogni tipo di scelta (chi prolunga il lavoro ha pensioni più elevate, chi prima si pensiona riceve pensioni più basse). Ma per ampliare ancor di più le possibilità di scelta individuale, c’è un aspetto di complementarietà tra pilastro pubblico e pilastro privato che andrebbe esplorato.

A oggi, l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 Dicembre[2], stabilisce che: “Il diritto alla prestazione pensionistica [nelle forme pensionistiche complementari] si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle [stesse] forme pensionistiche complementari”. I requisiti per l’accesso alle pensioni private sono gli stessi che per l’accesso alle pensioni pubbliche[3]. Di fronte all’esigenza di innalzare l’età effettiva di pensionamento definitivo dal sistema pubblico, il disaccoppiamento dei requisiti di accesso ai benefici avrebbe dei vantaggi.
Se l’accesso ai benefici del pilastro privato potesse avvenire con qualche anno di anticipo rispetto alla finestra anagrafica prima suggerita per il pubblico[4], per esempio a partire dai 57 o dai 58 anni, si creerebbero condizioni favorevoli, dal punto di vista delle scelte individuali, per il posticipo dell’età di pensionamento definitivo dal pilastro pubblico, che è condizione essenziale per la costruzione del multipillar e la riduzione degli oneri contributivi obbligatori a finanziamento del pay-as-you-go: 
  1. Se si volesse terminare di lavorare prima della finestra anagrafica utile per il pensionamento nel pilastro pubblico, lo si potrebbe fare contando sull’erogazione della rendita privata durante gli anni che precedono il compimento del requisito minimo per richiedere l’erogazione della pensione del pilastro pubblico;
  2. Se, invece di terminare del tutto l’attività lavorativa, si sentisse l’esigenza di una fuoriuscita graduale dal mondo del lavoro, passando da un impegno full-time a uno part-time anche con contratti di natura parasubordinata o di consulenza, questa scelta potrebbe avvenire anche prima del compimento del requisito anagrafico minimo per la pensione pubblica e senza cadute reddituali brusche, dal momento che i minori redditi da lavoro potrebbero essere da subito integrati dalla rendita privata;
  3. Il punto precedente rappresenterebbe uno stimolo per quelle scelte di pensionamento flessibile e graduale che sono importanti per perseguire nel contempo l’obiettivo di prolungare la vita attiva e quello di non ostacolare il turnover giovani-anziani nelle posizioni full-time a tempo indeterminato: due obiettivi, entrambi necessari, ma che possono facilmente collidere;
  4. Gli effetti positivi sarebbero amplificati se si procedesse, di pari passo con l’accelerazione dell’entrata a regime del criterio di calcolo contributivo nozionale[5], anche alla totale liberalizzazione del cumulo tra redditi da lavoro e pensione pubblica al di là di quanto già stabilito dalla Legge n. 133 del 2008 (articolo 19[6]). Se la cumulabilità fosse sempre piena, indipendentemente dal criterio di calcolo (se retributivo corretto o contributivo) e dall’anzianità contributiva, allora il lavoro part-time potrebbe iniziare prima del compimento del requisito anagrafico minimo per la pensione pubblica, per poi poter continuare anche dopo l’avvio dell’erogazione della pensione pubblica senza nessuna restrizione;
  5. Dopo i 55-57 anni, tendono a crescere i livelli di spesa sanitario-farmaceutica o di assistenza personale, per sé o per i propri familiari. L’erogabilità della rendita privata accrescerebbe le possibilità di fronteggiare queste esigenze di spesa, rafforzando quelle finalità di copertura delle spese sanitario-farmaceutiche ed assistenziali che già la normativa del pilastro pensionistico privato prevede.

Ai vantaggi elencati se ne aggiungerebbe un altro, di carattere più generale. Quanto più facilmente appropriabili sono i frutti degli investimenti previdenziali privati, e adattabili alle esigenze soggettive le modalità di loro godimento, tanto meno ampie possono essere le agevolazioni fiscali necessarie a incentivare l’adesione volontaria ai programmi di investimento. Da questo punto di vista, il disaccoppiamento dei requisisti anagrafici tra pubblico e privato può concorrere ad affrontare l’altro problema lungo la strada della diversificazione multipillar, quello di prevedere sì trattamenti di favore per gli investimenti previdenziali, ma senza trascurare le compatibilità attuali e prospettiche della finanza pubblica.
Il disaccoppiamento dei requisiti anagrafici per l’accesso alle pensioni pubbliche e private aprirebbe opportunità in più nella riforma delle pensioni e del welfare, portando argomenti nuovi anche all’interno del dibattito tra parti sociali. Permettere che l’erogazione della pensione privata possa avvenire prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione pubblica è importante soprattutto in vista delle riforme che sicuramente dovranno essere adottate, per ridimensionare il peso delle pensioni pubbliche sul Pil, ridurre l’aliquota di contribuzione obbligatoria e con lei la scala del pay-as-you-go che finanzia il pilastro pubblico, e rinforzare gli altri istituti di welfare oggi deboli o mancanti. Da un lato, posticipare il pensionamento definitivo dal pilastro pubblico è necessario per realizzare questi tre obiettivi[7]. Dall’altro, l’erogabilità della pensione privata, con qualche anno di anticipo rispetto al requisito minimo del pilastro pubblico, mantiene ampie le scelte individuali su come organizzare i profili di accesso ai redditi da pensione, senza appesantire la ripartizione sui redditi da lavoro degli attivi, ma anzi fungendo da incentivo in più per investimenti di lungo termine con i cui frutti finanziare le pensioni private.
Una proposta, quella di disaccoppiamento dei requisiti anagrafici, che fa comprendere come sia opportuno tenere il più possibile assieme, in una visione organica, il processo di riforma dei due pilastri pensionistici e la riforma complessiva del welfare system.



[1] La Commissione Europea, nell’analisi dell’aggiornamento 2009 del Programma di Stabilità dell’Italia, ha recentemente ricordato che: “[…] In sum, the long-term budgetary impact of ageing in Italy is lower than the EU average, with pension expenditure showing a more limited increase than on average in the EU, thanks to the pension reforms adopted. Yet, pension expenditure as a share of GDP remains among the highest in the EU and the projections hinge upon the assumption that the adopted reforms are fully implemented, in particular that revised actuarial coefficients are applied as of 2010 in full consistency with the contributory principle underlying the reformed pension system. […] Additional reform measures could be considered in the area of pensions, notably a further increase in retirement age, in particular for women. The reformed pension system sets different age requirements for men and women to be entitled to a retirement pension – 65 and 60 respectively. A recent decision by the European Court of Justice ruled that the gender difference in retirement age provided for in the Italian public pension scheme is at odds with the EU principle of equal treatment stipulated in Article 141 EC. The Italian government will have to take appropriate measures to adjust its public pension system to EC requirements, and could use this opportunity to harmonize the retirement age for men and women for both the public and the private pension scheme. This would allow reallocating social expenditure so as to put in place a more comprehensive and uniform unemployment benefit system that ensures appropriate work incentives and effective activation policies. Anche il Consiglio d’Europa ha sottolineato gli stessi aspetti: “The long-term budgetary impact of ageing in Italy is lower than the EU average, with pension expenditure showing a more limited increase than on average in the EU, thanks to the adopted pension reforms. Yet, pension expenditure as a share of GDP remains among the highest in the EU and the projections hinge upon the assumption that the adopted reforms are fully implemented, in particular that revised actuarial coefficients that are fully consistent with the contributory principle underlying the reformed pension system are applied as of 2010. Additional measures could be considered, notably a further increase in the retirement age, in particular for women. This would allow reallocating social expenditure so as to move towards a more comprehensive and uniform unemployment benefit system that ensures appropriate work incentives and effective activation policies”. Più recentemente, questi stessi concetti sono stati ribaditi dall’Ocse nel “Pensions at a glance – 2009”.
[2] Di “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.
[3] Solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi, le prestazioni pensionistiche possono essere accessibili, su esplicita disposizione dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari, con un anticipo di massimo 5 anni rispetto ai requisiti richiesti all’interno del pilastro pubblico di base.
[4] Si fa riferimento alla proposta di riforma delle regole di pensionamento dal pilastro pubblico prima sinteticamente enunciata.
[5] Con correzioni attuariali delle prossime pensioni in erogazione all’0interno del criterio di calcolo retributivo.
[6] Articolo 19, Legge n. 133 del 6 Agosto 2008: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne”.
[7] Cfr. Editoriale CERM n. 2-2009, “Riformare le pensioni per riorganizzare il welfare”.


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