[1] Si fa riferimento a carriere di 35-37 anni di contribuzione.
[2] Che comunque si dovrebbero concentrare, in un “mondo perfetto”, nella fase di ingresso nel mondo del lavoro (al di sotto dei 30-32 anni, come strumento di acquisizione di esperienza e di mutua conoscenza tra lavoratore e datore di lavoro) e di uscita (il prolungamento della vita attiva dopo il pensionamento, tramite lavori flessibili più facilmente conciliabili con la vita privata).
[3] Escludendo l’ipotesi di una contribuzione figurativa, che tradirebbe la logica inaugurata con la riforma del 1995 e riaprirebbe i problemi di sostenibilità e di incentivazione viziata propri del retributivo. Anzi, si dovrebbero mano anno riassorbire tutti i cunei oggi presenti nel sistema tra contribuzione effettiva e contribuzione nozionale.
[4] L’aliquota contributiva è
pari al 18,20 per cento per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che abbiano un reddito annuo non superiore a Euro 39.297,00. Sul reddito eccedente tale limite si applica l'aliquota del
19,20 per cento. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,50 per cento per finanziare l'indennità di maternità e l'assegno per il nucleo familiare. Tali lavoratori beneficiano anche dell'indennità di malattia limitatamente ai periodi di ricoveri ospedalieri. Il contributo è per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
[5] Come impedire, per esempio, che la più alta contribuzione del datore di lavoro non si scarichi in minori retribuzioni dirette, con ciò non solo annullando l’effetto della maggiore accumulazione di benefici pensionistici, ma anche creando più stringenti vincoli di liquidità nell’immediato?
[6] Alcune casse pensionistiche per i liberi professionisti si sono adeguate al criterio contributivo, altre hanno mantenuto quello retributivo. Per queste ultime dovrebbe essere reso stringente l’obbligo di assumere la piena responsabilità finanziaria della scelta, nell’immediato e nel lungo periodo, per evitare che si faccia appello al bilancio dell’INPS o a quello della Stato di fronte a squilibri tra diritti pensionistici maturati e risorse disponibili.
[7] Le aliquote contributive cambiano a seconda dei settori (in alcuni casi esistono dei minimali di versamento espressi in valore assoluto), ma sono mediamente più basse di oltre 10 punti percentuali rispetto alla contribuzione del lavoro dipendente regolare. Il termine “regolare” è proprio dell’occupazione dipendente e qui lo si estende agli autonomi e ai professionisti nell’accezione di occupazione piena (non rientrante nelle tipologie contrattuali introdotte dal Libro Bianco “Biagi”).
[8] Se non una equiparazione alle aliquote del lavoro dipendente regolare, almeno un loro innalzamento che permetta di generare pensioni di base adeguate, che escludano future pressioni di vario genere sulle finanze pubbliche nella forma di interventi a sostegno di redditi che si riveleranno bassi o medio-bassi non per circostanze che abbiano impedito una sufficiente contribuzione al pilastro pubblico (come la disoccupazione, l’interruzione di carriera o la permanenza all’interno di contratti flessibili), ma per una più bassa contribuzione
ex-lege ereditata dal passato, da quando il pagamento delle pensioni all’interno del sistema retributivo implicava consistenti flussi redistributivi dal comparto del lavoro dipendente a quello del lavoro autonomo e delle professioni liberali (sia interni al sistema pensionistico che per il tramite della fiscalità generale che ha sempre concorso al pagamento annuale delle pensioni). Non deve più esser una scusante il fatto che aliquote contributive più alte e adeguate spingano all’evasione, sottraendo sia gettito contributivo che fiscale. Le regole del sistema pensionistico non devono essere utilizzate in contrasto dell’evasione; altri e più efficienti strumenti dovrebbero essere attivati (ivi inclusa la certezza e la congruità della pena).
[9] L’ultima riforma ha aumentato a dismisura la
tax-expenditure nella fase di godimento dei benefici, imprimendole anche una caratteristica regressiva (sia la rendita che l’
una tantum sono imposte ad aliquota proporzionale variante tra l’11 e il 9 per cento a seconda degli anni di partecipazione al programma previdenziale).
[10] Le società di assicurazione possono esser attive su entrambi gli strumenti e, quindi, la differenziazione del trattamento fiscale non potrebbe passare come una discriminazione nei loro confronti.
[11] Perseguire l’adeguatezza delle pensioni tramite aumenti delle aliquote contributive, indipendentemente dalla congiuntura dell’economia e del mercato del lavoro, o tramite tentativi di indurre aumenti
ad hoc delle retribuzioni dirette (per permettere maggiori contribuzioni sia al pilastro pubblico che a quelli privati) costringe a:
(a) mischiare tra loro politiche del lavoro e politiche previdenziali (se le retribuzioni sono basse esiste un problema di mercato del lavoro, che non necessariamente implica un problema nel disegno delle regole previdenziali);
(b) fare della costruzione della pensione un questione
troppo interna al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, con effetti finali anche molto diversi da quelli formalmente ricercati dalla normativa, alla luce degli aggiustamenti endogeni che non possono essere evitati (ricontrattazione del costo lordo del lavoro, effetti disincentivanti dovuti alla modifica di parametri che riguardano direttamente il rapporto di lavoro). Il ricorso anche alla redistribuzione tramite la fiscalità generale (di cui quella dei pilastri privati è parte) permetterebbe, invece,
di non pesare totalmente sul singolo rapporto lavoratore-datore, e di distinguere meglio tra la fase di produzione del reddito (spettante alle politiche del lavoro e industriali) e quella del suo impiego in investimenti agevolati (le politiche previdenziali).
Il punto sollevato riguarda espressamente i contratti flessibili introdotti dal Libro Bianco “Biagi”.
[12] In conclusione dell’
OpEd, si desidera fare una precisazione su un aspetto che, sottinteso nel discorso, può, come un lettore ci ha fatto notare, indurre in equivoco. Il ragionamento sviluppato non può essere portato all’estremo: a sostenere, cioè, un
opting-out dal sistema pubblico di ammontare equivalente alle contribuzioni di parte datoriale, o addirittura un
opting-out radicale, con compensazioni da cercare nei flussi redistributivi interni alla fiscalità del pilastro privato. Il punto non è questo, perché il modello verso cui ci si dovrebbe muovere è quello multipilastro centrato sulla pensione pubblica, che ha caratteristiche reali positive sia dal punto di vista individuale (la diversificazione del portafoglio previdenziale) sia dal punto di vista macroeconomico (bilanciamento dei fattori all’interno della funzione di produzione, diversificazione delle fonti di finanziamento con contenimento degli effetti disincentivanti delle aliquote, etc.). Tant’è vero che, a proposito delle occupazioni “regolari che hanno un livello di contribuzione ingiustificatamente più basso di quello del lavoro dipendente, si è sostenuto chiaramente che il problema dell’adeguatezza va affrontato dapprima con un innalzamento delle stesse. La leva della redistribuzione attraverso la fiscalità della previdenza privata è uno strumento in più per perseguire il coinvolgimento più ampio della platea dei lavoratori e l’adeguatezza delle pensioni complessive (pubbliche e private), soprattutto in fasi storiche come quella attuale, in cui interventi diretti sulle aliquote contributive contrastano con la necessità di rilanciare occupazione e produzione. D’altro canto, non si sta sostenendo nulla di più che un risultato “classico” della finanza pubblica: la superiorità del ricorso a un ventaglio ottimizzato di strumenti, piuttosto che la concentrazione su pochi, con il rischio di enfatizzarne gli effetti negativi (è la
ratio dell’esistenza di una pluralità di strumenti fiscali). A questa motivazione di fondo, si aggiungono le altre caratteristiche positive elencate nel testo: dal collegamento del flusso redistributivo ad un atto di investimento (un “premio per la responsabilità”), alla creazione di una base di più ampio consenso politico per la trasformazione multipilastro, al contenimento della
tax-expenditure.